Pompa di calore
Assistenza, riparazione guasti e manutenzione
Nuove protagoniste nel mondo del riscaldamento per salvaguardare l’ambiente, le pompe di calore per una efficace rendimento necessitano di manutenzione periodica. I vantaggi derivanti da essa sono innumerevoli: maggior sicurezza,maggior tutela della salute,riduzione dei consumi energetici,risparmio economico,minori emissioni e minore inquinamento.
Per una buona manutenzione, è in genere sufficiente:
Per una buona manutenzione, è in genere sufficiente:
- controllo e pulizia unità esterna con prodotti specifici
- controllo tenuta circuito frigorifero
- verifica assorbimenti elettrici
- controllo generale dei parametri di funzionamento
- compilazione della documentazione impianto
FAQ e NORMATIVE
OGNI QUANTO TEMPO SI DEVE FARE LA MANUTENZIONE DELLA pdc?
Ai fini normativi, la pompa di calore è da considerarsi un generatore di calore al pari di una caldaia a gas e la manutenzione è un obbligo di legge.
La manutenzione della PDC deve essere fatta ogni anno.
La periodicità degli interventi di controllo sono quelle indicate nelle istruzioni tecniche di uso e manutenzione rilasciate dall’installatore.
Nel caso non siano presenti queste istruzioni valgono le prescrizioni e periodicità indicate nelle istruzioni tecniche di prodotto (FABBRICANTE).
Inoltre il Il DPR 74/2013 chiarisce che la manutenzione dell’ impianto (art. 7) e il controllo del rendimento energetico (art. 8) sono due operazioni diverse e distinte con tempistiche che non coincidono e sono entrambe obbligatorie.
Va sottolineato che la regolarità dei controlli, oltre a garantire un migliore funzionamento dell’impianto e quindi una maggiore sicurezza per quanti ne fanno uso, permette di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.
La manutenzione della PDC deve essere fatta ogni anno.
La periodicità degli interventi di controllo sono quelle indicate nelle istruzioni tecniche di uso e manutenzione rilasciate dall’installatore.
Nel caso non siano presenti queste istruzioni valgono le prescrizioni e periodicità indicate nelle istruzioni tecniche di prodotto (FABBRICANTE).
Inoltre il Il DPR 74/2013 chiarisce che la manutenzione dell’ impianto (art. 7) e il controllo del rendimento energetico (art. 8) sono due operazioni diverse e distinte con tempistiche che non coincidono e sono entrambe obbligatorie.
Va sottolineato che la regolarità dei controlli, oltre a garantire un migliore funzionamento dell’impianto e quindi una maggiore sicurezza per quanti ne fanno uso, permette di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.