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FAQ e NORMATIVE

CALDAIA

OGNI QUANTO TEMPO SI DEVE FARE LA MANUTENZIONE DELLA CALDAIA?
La manutenzione della caldaia deve essere fatta ogni anno; la periodicità degli interventi del controllo sono quelli indicati nelle istruzioni tecniche di uso e manutenzione rilasciate dall’installatore .
Nel caso non siano presenti queste istruzioni valgono le prescrizioni e periodicità indicate nelle istruzioni tecniche di prodotto (fabbricante).
Inoltre il DPR 74/13 chiarisce che la manutenzione dell’impianto (art. 7) e il controllo del rendimento energetico (art.8) sono due operazioni diverse e distinte con tempistiche che non coincidono e sono entrambe obbligatorie.
Va sottolineato che la regolarità dei controlli, oltre a garantire un migliore funzionamento dell’impianto e quindi una maggiore sicurezza per quanti ne fanno uso, permette di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.
Se non si esegue la manutenzione, in caso di controllo da parte degli enti competenti, si rischia una sanzione che può arrivare fino a € 3.000, oltre ad avere un apparecchio meno sicuro e poco efficiente.
È il controllo di efficienza energetica della caldaia operazione obbligatoria con invio delle documentazione in via telematica all’ufficio regionale di competenza secondo DPR 74/13.
La periodicità dell’invio è legata alle normative regionali.
L’analisi dei fumi ( o controllo dei fumi) è quindi una procedura obbligatoria per legge e va svolata esclusivamente da tecnici qualificati e specializzati.
COSA È IL CONTROLLO DEI FUMI?
L’analisi dei fumi ( o controllo dei fumi) è una procedura indispensabile per verificare la concentrazione di ossido di carbonio (CO) e l’indice di fumosità.
Il prelievo dei fumi di scarico dell’impianto è un’operazione da svolgere con la periodicità espressamente indicata nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 per controllare il livello di emissione di sostanze inquinanti provenienti dall’apparecchio in esame.
L’analisi dei fumi è quindi una procedura obbligatoria per legge e va svolta esclusivamente da tecnici qualificati e specializzati.
CHE COSA È IL LIBRETTO DI IMPIANTO?
Tutti gli impianti termici (sia nuovi che esistenti) devono essere dotati del libretto d’impianto, approvato dalla Regione del Veneto con la D.G.R.V. 1363/2014.
Il libretto dell’impianto è paragonabile ad una vera e propria carta d’identità. In esso compaiono le caratteristiche tecniche dell’impianto e anche le modifiche apportate allo stesso (sostituzioni di componenti ed interventi di controllo).
Deve essere conservato dove è installato l’impianto. Accompagna il generatore di calore per tutta la sua durata.
A CHE TEMPERATURA DEVE ESSERE IMPOSTATA L’ACQUA CALDA SANITARIA NELLA CALDAIA?

La temperatura corretta sarebbe quella che consente l’utilizzo dell’acqua calda senza doverla miscelare con la fredda e generalmente si può impostare intorno ai 45°C. È bene ricordare che già impostare una temperatura di 40°C (invece di 45°C) può portare un risparmio di circa 15% sulle bollette. Se invece si vuole una temperatura maggiore, è consigliabile impostare comunque un valore minore di 55°C per limitare la formazione di calcare.

A CHI SPETTA LA MANUTENZIONE DELLA CALDAIA?

La manutenzione ordinaria spetta all’occupante – a qualsiasi titolo – della unità immobiliare.

CONDIZIONATORE e CLIMATIZZATORE

CHE DIFFERENZA C’È TRA IL CONDIZIONATORE E IL CLIMATIZZATORE?
Condizionatore e climatizzatore sono due termini utilizzati spesso come sinonimi, ma in realtà hanno un significato diverso e sono due dispositivi con caratteristiche da non confondere.
Il condizionatore consente di controllare la temperatura dell’ambiente, il livello di circolazione e l’umidità nell’aria.
Il climatizzatore, invece, offre la possibilità di regolare in autonomia queste funzioni, dando stabilità nei controlli su temperatura e velocità del ventilatore. In più, il climatizzatore funziona anche in modalità riscaldamento e in questo caso viene anche detto pompa di calore.
OGNI QUANTO SI DEVE FARE LA PULIZIA DEL CONDIZIONATORE/CLIMATIZZATORE
Prima di iniziare a utilizzarlo durante la stagione estiva, è opportuno verificare che i filtri dell’aria condizionata siano in perfette condizioni d’uso, poiché la qualità dell’aria che si respira in casa in ufficio dipende dalla pulizia dei filtri.
È quindi consigliato fare la pulizia almeno una volta all’anno.
IL CONDIZIONATORE VA CARICATO TUTTI GLI ANNI?
No, non deve essere ricaricato ogni anno ma solo in caso di perdita del gas refrigerante.
Si ricorda che la ricarica dei condizionatori deve essere fatta solo dai tecnici in possesso del patentino frigoristi che siano muniti di appositi patentini e di certificazione FGAS. Ogni azienda che sia regolarmente iscritta alla Camera di Commercio del proprio territorio (come la Carolo Luca SAS) deve essere anche iscritta al registro FGAS come richiede la normativa Europea.
COSA FARE CON IL CONDIZIONATORE SCARICO?
Se il condizionatore o il climatizzatore non fa più freddo, è molto probabile che si sia scaricato il motore esterno a causa a delle perdite del gas.
In questo caso si deve chiamare il tecnico autorizzato FGAS per capire dove c’è la perdita e ricaricare il motore con il gas refrigerante.
CHE TIPO DI GAS REFRIGERANTI CI SONO IN COMMERCIO?
I gas refrigeranti maggiormente impiegati nella climatizzazione sono R22 (fuori legge), R407C, R410A, R134A, R32.
L’R22 è un gas monocomponente (“puro”), che fa parte della famiglia degli HCFC (Idroclorofluorocarburi), cioè di quelli che contengono cloro, dannosi per l’ozono stratosferico. Per questo motivo dal 1° gennaio 2004 ne è vietato l’uso nelle macchine di nuova costruzione.
Attualmente si sta utilizzando R104A ma dal 2025 sarà obbligatorio utilizzare il Gas Refrigerante R32 grazie al Regolamento Europeo Nr. 517/2014 che ha posto importanti limitazioni sulle tipologie e le quantità di gas refrigeranti da utilizzare nei condizionatori. In particolare, dal 2025 sarà vietato l’utilizzo di gas ad alto potenziale di surriscaldamento nei condizionatori monosplit con carica refrigerante inferiore ai 3 kg.
SANZIONI
In caso di violazione del Regolamento F-GAS, con riferimento agli obblighi connessi al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas di cui al DPR 146/2018.
L’articolo 3 stabilisce che l’operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettui la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro”. Inoltre, l’operatore che, entro un mese dall’avvenuta riparazione dell’apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato, la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
L’articolo 4 stabilisce che l’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro. 

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

OGNI QUANTO SI DEVE FARE LA MANUTENZIONE E LA PULIZIA DEI FILTRI?
Tendenzialmente sarebbe meglio verificare i filtri e pulirli ogni 3 mesi e sostituirli una volta l’anno ma la frequenza della manutenzione dipende da numerosi fattori come: condizioni ambientali, posizione della macchina, collocazione geografica e tipologia di edificio.
Ogni impianto ha specifiche necessità di manutenzione per mantenere alta l’efficienza del sistema.
LE TUBAZIONI DELL’ARIA OGNI QUANTO TEMPO VENGONO PULITE?
La pulizia dei condotti di distribuzione dell’aria devono essere puliti almeno ogni 3/4 anni, per evitare ogni ristagno di prodotti nel canale che potrebbero essere fonte di muffe e batteri. L’operazione viene fatta dopo aver ispezionato le tubature (per vedere l’effettivo stato delle stesse) e la pulizia dei condotti è effettuata con una spazzola rotante (pulizia meccanica) e aspirazione di quanto rimosso nel canale. A fine operazione verrà effettuata la sanificazione e disinfezione delle tubazioni utilizzando prodotti chimici a lunga persistenza
CHE COSA È LO SCAMBIATORE DI CALORE NELLA VMC?
Lo scambiatore di calore per la ventilazione meccanica controllata (chiamato anche recuperatore di calore), ha la funzione di recuperare il calore da un flusso (liquido o gassoso) trasmettendolo ad un altro, senza che questi vengano in contatto tra di loro con il rischio di mescolarsi.
È un apparecchio molto importante per il funzionamento del sistema VMC e per questo deve essere manutentato e pulito (in caso di scambiatori in plastica) come il resto dei componenti che compongono la Ventilazione Meccanica Controllata.
Per la pulizia dello scambiatore bisogna consultare le istruzioni del costruttore in quanto ne esistono di vari tipi. Per alcuni è possibile fare una pulizia con acqua per altri solo ad aria ed è da fare annualmente.

SOLARE TERMICO

PULIZIA DEI PANNELLI SOLARI, OGNI QUANTO TEMPO SI DEVE FARE?
In generale è necessario programmare la pulizia dei moduli solari almeno una volta ogni due anni in quanto la pulizia di un impianto solare rientra nelle opere di manutenzione ordinaria. La frequenza, in ogni caso, dipende soprattutto dalla posizione dell’impianto e dalle esigenze indicate nella garanzia del produttore.

LAVAGGIO IMPIANTO TERMICO

QUANDO L' IMPIANTO TERMICO HA PROBLEMI?
L’impianto termico ha problemi:

• quando alcune stanze rimangono più fredde rispetto ad altre
• se l’impianto ci mette molto per riscaldarsi
• quando l’impianto a pavimento ha zone più calde e zone più fredde
• se uno o più caloriferi rimangono freddi nella parte inferiore o completamente
• quando è necessario spurgare continuamente i radiatori nei primi cicli di riscaldamento dopo il riempimento
• se la caldaia si accende e si spegne in continuazione
• se la caldaia fa rumore quando l’acqua gira nei termosifoni

COME PULIRE L'IMPIANTO?

La Luca Carolo & C. SAS procede alla pulizia dell’impianto utilizzando il JetFlush Rapid, un apparecchio costituito da una pompa ad alta circolazione – usata per il lavaggio rapido – che va a rimuovere le disincrostazioni dell’impianto e dei suoi componenti, progettata e usata con prodotti di pulizia chimica Sentinel per la rimozione sicura e facile di fanghi e detriti dagli impianti di riscaldamento.
Il lavaggio ad alta circolazione (powerflushing) è la procedura che viene usata per lavare un impianto di riscaldamento facendo circolare acqua ad alta velocità a pressione atmosferica.
In questo modo l’impianto non viene danneggiato ma i detriti che vi si trovano vengono staccati e rimossi.
È il metodo raccomandato per lavare in modo completo ed efficace un impianto anche molto sporco, ripristinandone l’efficienza.

POMPA DI CALORE

OGNI QUANTO TEMPO SI DEVE FARE LA MANUTENZIONE DELLA POMPA DI CALORE?

Ai fini normativi, la Pompa di calore è da considerarsi un generatore di calore al pari di una caldaia a gas e la manutenzione è un obbligo di legge.
La manutenzione della PDC deve essere fatta ogni anno,
La periodicità degli interventi di controllo sono quelle indicate nelle istruzioni tecniche di uso e manutenzione rilasciate dall’installatore.
Nel caso non siano presenti queste istruzioni valgono le prescrizioni e periodicità indicate nelle istruzioni tecniche di prodotto (FABBRICANTE).
Inoltre il Il DPR 74/2013 chiarisce che la manutenzione dell’ impianto (art. 7) e il controllo del rendimento energetico (art. 8) sono due operazioni diverse e distinte con tempistiche che non coincidono e sono entrambe obbligatorie.
Va sottolineato che la regolarità dei controlli, oltre a garantire un migliore funzionamento dell’impianto e quindi una maggiore sicurezza per quanti ne fanno uso, permette di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

Le Normative in Italia sulla manutenzione di caldaie e pompe di calore

In Italia, la norma di riferimento per le manutenzioni delle caldaie e delle pompe di calore è  il DPR 16 aprile 2013, n. 74.
Partiamo da un presupposto, manutentare caldaie e pompe di calore è un obbligo di legge.
Ai fini legali è da tener presente che Il responsabile d’impianto (di riscaldamento e climatizzazione) è l’occupante dell’abitazione a qualunque titolo, quindi il proprietario nel caso di abitazione privata e l’inquilino in caso di affitto.
Fa eccezione l’affittuario in un condominio con riscaldamento centralizzato, dove la responsabilità è dell’amministratore.
Se è però presente nell’appartamento un impianto di climatizzazione estiva, la responsabilità è dell’affittuario che deve farne verificare la sicurezza. Ovviamente il responsabile incarica ditte o soggetti autorizzati per i suddetti controlli che ne diventano a loro volta diretti responsabili.
Le ditte specializzate hanno il compito di attenersi alla normativa ed eseguire nel pieno della sicurezza tutti i controlli necessari a valutare il corretto stato dell’impianto, della caldaia o della pompa di calore.

Quali impianti sono soggetti ai controlli?
Secondo il Decreto Legislativo 192/05 sono considerati impianti termici tutti quegli strumenti destinati ai servizi per la climatizzazione estiva o invernale degli ambienti. Questi sono considerati impianti termici anche se non prevedono la produzione di acqua sanitaria, inoltre è indipendente anche dal sistema energetico che si utilizza. Sono quindi da considerarsi come impianti termici: impianti di riscaldamento dotati di generatori di calore alimentati a gas, a gasolio, a biomassa, energia elettrica, altro (ad esempio caldaie, condizionatori, pompe di calore).

Sanzioni
L’omesso controllo espone il soggetto onerato ad una sanzione amministrativa, che ex D.lgs n. 192/2005 va da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro. Nel caso in cui vengano riscontrate delle anomalie nell’impianto o in caso di mancata verifica, oltre alle sanzioni previste dal D.lgs 192/2005, viene addebitato l’onere derivante dal controllo.

MANUTENZIONE E CONTROLLO DEL RENDIMENTO ENERGETICO
Manutenzione impianto – DPR 74/2013 (art. 7)

Il DPR 74/2013 chiarisce che la manutenzione dell’ impianto (art. 7) e il controllo del rendimento energetico (art. 8) sono due operazioni diverse e distinte con tempistiche che non coincidono e sono entrambe obbligatorie.
Nel DPR 74/2013 inoltre viene esplicitato che le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione (ordinaria) dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ex Dm n. 37/2008.
La periodicità degli interventi di controllo sono quelle indicate nelle istruzioni tecniche di uso e manutenzione rilasciate dall’installatore. Nel caso non siano presenti queste istruzioni valgono le prescrizioni e periodicità indicate nelle istruzioni tecniche di prodotto (FABBRICANTE). In ultima, se non ci sono le indicazioni di cui sopra, valgono le prescrizioni e periodicità indicate nelle normative UNI (NORMA: per le caldaie UNI 10435 o 10436).
Gli installatori e i manutentori devono comunque dichiarare esplicitamente in forma scritta le operazioni di controllo e manutenzione e la frequenza di queste operazioni.
Controllo dell’efficienza energetica  e tempistiche degli impianti termici – DPR 74/2013 (art. 8) e allegato A)
Le operazioni di controllo dell’efficienza energetica comprendono il controllo del sottosistema di generazione; la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; nonché la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti. Questi andranno svolti secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica (indicati all’allegato A).
Questi controlli andranno svolti in occasione degli interventi di manutenzione di cui all’articolo 7, con le tempistiche minime di cui all’allegato A. Inoltre i controlli andranno svolti in occasione della prima messa in esercizio dell’impianto, sostituzione del generatore e nel caso di interventi che modifichino l’efficienza energetica.

Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica.
Una copia del “Rapporto di controllo di efficienza energetica” viene rilasciata al responsabile dell’impianto, che  lo allega al “Libretto di impianto per la climatizzazione”; una copia va trasmessa a cura del manutentore all’indirizzo indicato dalla  Regione, con la  cadenza  indicata  all’Allegato A.
Nel caso in cui il rendimento di combustione fosse inferiore ai livelli di cui all’allegato B del DPR 74/2013, deve essere sostituito il generatore entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.
Le pompe di calore per  le quali sia stato rilevato che i valori dei  parametri di efficienza  energetica sono inferiori del 15 per cento rispetto a quelli definiti dal fabbricante e misurati in fase di collaudo e riportati  sul  libretto  di  impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale.

Regolamento (UE) 2016/426 e la manutenzione degli impianti ad uso civile

Il Regolamento (UE) 2016/426 entrato in vigore il 21 Aprile 2018, è un provvedimento di carattere comunitario finalizzato a garantire la massima sicurezza per gli utilizzatori finali di apparecchi a gas. Per conseguire questo obiettivo il Regolamento individua alcuni requisiti essenziali, condivisi a livello comunitario, che pongono l’accento su tre aspetti fondamentali:

1. Gli apparecchi devono essere intrinsecamente sicuri: con il Regolamento 2016/426 sono state definite procedure comuni a tutti gli stati membri per l’omologazione CE degli apparecchi a gas;
2. Gli apparecchi devono essere correttamente installati: la fruizione sicura di un apparecchio non può prescindere da una sua corretta installazione che, in Italia, è attestata dal rispetto della regola dell’arte;
3. Gli apparecchi devono essere sottoposti a manutenzione secondo le istruzioni predisposte dal fabbricante: la manutenzione regolare dell’apparecchio è ritenuta essenziale ai fini del mantenimento dei requisiti di sicurezza garantiti dal fabbricante prima e dall’installatore poi.

Particolarmente rilevanti sono i contenuti di cui al punto 3 che equiparano le istruzioni del fabbricante sulla periodicità degli interventi di manutenzione, a vere e proprie prescrizioni cui il fruitore dell’impianto non può sottrarsi.
In altre parole la manutenzione del generatore di calore deve essere sempre eseguita secondo le istruzioni del fabbricante dell’apparecchio.
Ne consegue pertanto, che il mancato rispetto della periodicità dichiarata dal fabbricante per la manutenzione del proprio apparecchio, rappresenta un’irregolarità che deve essere segnalata nella sezione Raccomandazioni del rapporto di controllo Tipo 1 alla stregua di anomalie di ordine tecnico. In questo caso il manutentore sarà costretto a segnalare il mancato “utilizzo normale dell’apparecchio”.

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